I 30 giorni dopo i quali presentare il ricorso valgono solo nel caso non si riceva risposta dalle poste o banca? Se io ricevo una risposta negativa dopo una settimana posso presentare ricorso anche prima dei 30 giorni, é esatto?
A proposito del furto subito sto scoprendo, con decine di telefonate, con le quali mi fanno nuove informazioni col contagocce, sempre nuovi retroscena, e cioè che alle 15,35 mi chiamano dall’ ufficio sicurezza poste comunicandomi che hanno bloccato la mia carta e quella dei ladri. Invece da un controllo risulta l operazione conteggiata alle 16,10. Inoltre viene trasferito il denaro come ricarica automatica Postepay, senza nessun dato relativo alla Postepay, quindi, mi dice l’operatore che è una cosa illegale e che quindi non potevano autorizzare una simile transazione visto che non appare nessun dato della Postepay, ne codice fiscale dell’intestatario ne numero. Ho già inviato il ricorso all’arbitro bancario ma tutte queste informazioni non ho potuto inviarle perché le ho ricevute poco fa. Spero di poterle integrare perché si evince un comportamento poco serio da parte di poste italiane. Grazie ancora
In effetti, ci si può rivolgere all’ABF solo se Poste Italiane non ha risposto al reclamo nel termine di 60 giorni, o nei più brevi termini eventualmente previsti da specifiche disposizioni di legge o dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in attuazione del Titolo VI del Testo Unico Bancario (ad esempio, in materia di servizi di pagamento, per cui è concesso il termine di 15 giorni lavorativi equivalenti a circa 30 giorni solari giusto per non sbagliare) oppure se si è ottenuta una risposta ritenuta non soddisfacente.
Non si può presentare ricorso all’ABF se sono trascorsi più di 12 mesi da quando è stato presentato reclamo all’intermediario. In questo caso si deve presentare un nuovo reclamo all’intermediario.
Pertanto se ha già ricevuto una risposta da Poste Italiane che nega il ripristino del saldo antecedente l’addebito disconosciuto, allora può presentare subito ricorso.
Per quanto riguarda le integrazioni, lasci perdere le telefonate: il ricorso all’ABF si basa su prove documentali e gli Arbitri conoscono perfettamente le operazioni scorrette che talvolta gli intermediari svolgono ai danni dei clienti. La decisione si basa su elementi di fatto e di diritto che non prevedono prove testimoniali o dichiarazioni del ricorrente assunte per sentito dire.
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