Giuseppe Pennuto

Non tutti i verbali redatti in caso di violazioni di disposizioni del Codice della strada consentono al trasgressore/obbligato in solido di pagare una somma a titolo di sanzione pecuniaria nel termine di 60 giorni dalla contestazione/notifica o in quello breve, in forma ridotta, entro cinque giorni.

Questi verbali, infatti, non costituiscono titolo esecutivo, pertanto non possono essere impugnati, ma occorre attendere l’emissione dell’ordinanza ingiunzione da parte della Prefettura competente: solo avverso l’ordinanza può essere proposto ricorso al Giudice di Pace.

La procedura è la seguente: il verbale viene trasmesso al Prefetto competente con riferimento al luogo della violazione, il quale adotterà un provvedimento amministrativo (cosiddetta Ordinanza ingiunzione) con la quale determinerà l’importo della sanzione pecuniaria entro il limite massimo previsto dalla disposizione violata tenendo conto della gravità della violazione, e dispone l’eventuale sanzione accessoria da comminare (confisca o fermo amministrativo del veicolo).


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