Lilla De Angelis

L’articolo 752 del codice civile dispone che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie. Quindi, nessuna distinzione fra debiti tributari e non.

L’articolo 754 del codice civile aggiunge che gli eredi sono tenuti verso i creditori (siano essi di natura ordinaria o tributaria) al pagamento dei debiti ereditari per l’intero quando i crediti sono garantiti da ipoteca.

In altre parole, se Agenzia delle Entrate Riscossione ha iscritto ipoteca su un immobile di proprietà del defunto, allora il credito garantito da ipoteca deve essere riscosso per intero: il coerede che ha paga oltre la parte a lui incombente può farsi restituire dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell’articolo 752, appena sopra richiamato.

Questo non vuol dire che il debito ereditario ipotecario è un debito di tipo solidale. Infatti, l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità del credito. Per estinguere un debito ipotecario, è necessario che l’importo sia integralmente corrisposto al creditore pena l’espropriazione immobiliare; ma il creditore non può scegliere uno dei condebitori e pretendere da questi il rimborso dell’intero.


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