Sicuramente, fin quando l’immobile non viene assegnato con decreto giudiziale all’aggiudicatario in sede d’asta, esso resta di proprietà del debitore sottoposto ad azione esecutiva, il quale ha pieno titolo per recarsi negli uffici anagrafici e chiedere il trasferimento di residenza nell’immobile pignorato.
Tuttavia, nell’ipotesi che il custode non abbia a sua volta trasferito la propria residenza nell’immobile pignorato, egli, comunque, non consentirà l’effettiva occupazione dell’unità abitativa pignorata: pertanto è anche possibile che il trasferimento di residenza venga successivamente negato in seguito agli accertamenti che la polizia municipale dovrebbe compiere relativamente ad ogni dichiarazione di cambio residenza.
Con l’ulteriore inconveniente che, in caso di positivo esito delle richiesta di trasferimento di residenza, qualsiasi comunicazione notificata al proprietario debitore esecutato presso il nuovo indirizzo, resterebbe ignorata dal destinatario o potrebbe causare, da parte del custode, segnalazione di irreperibilità, con conseguenze indesiderate inerenti le procedure di notifica di eventuali atti giudiziari.
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