Richiesta di trasferimento di residenza del proprietario debitore sottoposto ad azione esecutiva presso l’immobile pignorato ed affidato in custodia per non pagare i tributi locali


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Possiedo un immobile al 50% (con mia sorella che possiede l’altra metà) come unico immobile ma non vi risiedo (nemmeno mia sorella) e quindi paghiamo l’IMU in quanto appunto non abbiamo la residenza presso l’appartamento. L’appartamento però che è oggetto di una procedura di pignoramento da parte della banca, motivo un prestito vitalizio ipotecario contratto da nostra Madre nel 2010 e deceduta nel 2015,e che non siamo riusciti ad estinguere poiché non siamo riusciti a vendere privatamente. Motivo per cui è subentrata la finanziaria INTRUM di B.I.S.P; dati i ritardi dovuti prima al fallimento di Veneto Banca e conseguente famosa vendita al prezzo simbolico di 1 € da parte del Governo Gentiloni ed il lockdown. Poi, dopo che il perito ha fatto la stima per il Giudice ed il custode ha (simbolicamente) ritirato le chiavi si è tutto arenato probabilmente per la situazione pandemica (in un articolo di Italia Oggi si parla di tempi biblici nelle aste immobiliari). A questo punto, per non pagare l’IMU anche nel 2021, vorrei trasferire la mia residenza da quell attuale in diversa provincia a quella dell’immobile in questione che (tornerebbe) prima casa come lo è stato precedentemente. La mia domanda è questa: posso (RI)prendere la residenza c/o l’immobile di proprietà (se lo fosse ancora ma penso di sì perchè ci pago tassa IMU,TARI,bollette,condominio,ecc ecc) ANCHE SE PIGNORATO?

Sicuramente, fin quando l’immobile non viene assegnato con decreto giudiziale all’aggiudicatario in sede d’asta, esso resta di proprietà del debitore sottoposto ad azione esecutiva, il quale ha pieno titolo per recarsi negli uffici anagrafici e chiedere il trasferimento di residenza nell’immobile pignorato.

Tuttavia, nell’ipotesi che il custode non abbia a sua volta trasferito la propria residenza nell’immobile pignorato, egli, comunque, non consentirà l’effettiva occupazione dell’unità abitativa pignorata: pertanto è anche possibile che il trasferimento di residenza venga successivamente negato in seguito agli accertamenti che la polizia municipale dovrebbe compiere relativamente ad ogni dichiarazione di cambio residenza.

Con l’ulteriore inconveniente che, in caso di positivo esito delle richiesta di trasferimento di residenza, qualsiasi comunicazione notificata al proprietario debitore esecutato presso il nuovo indirizzo, resterebbe ignorata dal destinatario o potrebbe causare, da parte del custode, segnalazione di irreperibilità, con conseguenze indesiderate inerenti le procedure di notifica di eventuali atti giudiziari.

18 Gennaio 2021 · Carla Benvenuto


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