Simone di Saintjust

L’articolo 474 del codice di procedura civile stabilisce che l’esecuzione coattiva non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. E che sono titoli esecutivi, oltre al decreto ingiuntivo, anche gli atti notarili di mutuo.

Lo stesso vale per il soggetto che surroga il creditore mutuante e che quindi è in grado di esibire l’atto notarile di mutuo.

Concludendo: il precetto può essere fondato sull’atto notarile di mutuo e sulla fideiussione escussa dalla banca in virtù di quel titolo esecutivo (l’escussione della fideiussione attesta il mancato pagamento delle rate di rimborso da parte del creditore principale)..


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