Simonetta Folliero

Fino a quando la banca presso cui è stato aperto il conto corrente cointestato XY non accetterà l’importo trasferito e procederà a contabilizzare l’operazione di bonifico effettuata dal conto corrente X, il saldo del conto corrente di destinazione rimarrà invariato.

Ne consegue che i saldi alla data del decesso da indicare nell’atto di successione sono quelli riportati nei documenti rilasciati dalle due banche relativamente ai conti correnti X e XY, anche se risulta praticamente scomparso l’importo bonificato (addebitato sul conto di origine ma non ancora accreditato in quello di destinazione).

Peraltro, dal punto di vista fiscale, se la somma del saldo di conto X e del 50% del saldo di conto XY, prima del trasferimento, fosse stata inferiore ai 100 mila euro, l’imposta di successione sarebbe stata sempre nulla, anche qualora l’operazione di bonifico fosse stata registrata nei saldi di entrambi i conti correnti.

Gli eredi, invece, per la divisione ereditaria potranno spartirsi almeno la metà dell’importo trasferito, in quanto l’eredità relitta dovrà tener conto nel bonifico effettuato in un orario antecedente l’intervenuto decesso, indipendentemente dall’avvenuta registrazione contabile nel conto corrente di destinazione (al momento del decesso) e da quanto riportato nell’atto di successione.


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