Patrizio Oliva

I problemi relativi a omessi versamenti di natura fiscale a carico della società o al mancato rimborso di prestiti erogati alla società e garantiti parzialmente o integralmente dallo Stato, nascono per l’amministratore esclusivamente quando viene dimostrato che invece di pagare le tasse dovute dalla società amministrata oppure le rate di rimborso concordate nel piano di ammortamento, l’amministratore favorisce la distribuzione di utili ai soci oppure privilegia il rimborso di crediti verso terzi creditori comunque riconducibili alla compagine sociale da lui amministrata, prima che intervenga la dichiarazione di fallimento.

Negli scenari appena tratteggiati, l’amministratore può essere chiamato a rispondere personalmente sia dal punto di vista penale, sia sotto l’aspetto di responsabilità civile con la condanna al risarcimento danni a favore dello Stato (oltre che a favore degli altri creditori danneggiati dalla sua condotta).

L’amministratore potrebbe essere chiamato a risarcire lo Stato con i propri beni personali anche nel caso in cui, avendo la società amministrata ricevuto prestiti statali o europei finalizzati al raggiungimento di particolari obiettivi, i fondi venissero destinati (distratti) a scopi diversi (malversazione ai danni dello Stato – articolo 316 bis del codice penale).


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