Marzia Ciunfrini

L’articolo 3, comma 6, della legge 335/1995 stabilisce che, per la verifica dei requisiti di accesso al beneficio di assegno sociale, non si computa il reddito della casa di abitazione.

Questa la ragione per cui le è stato attribuito il reddito derivante dal possesso del 50% dell’appartamento: lei, per causa di forza maggiore, non risulta risiedere nella casa di cui è comproprietaria.

Nel particolare contesto appena tratteggiato, potrà forse aiutare il principio sancito dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza 6570/2010, in base al quale il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione (come nella fattispecie, ndr) l’interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all’assegno sociale.

Pertanto, il suggerimento è quello di presentare ricorso al giudice del lavoro del tribunale territorialmente competente in base alla sua residenza, per contestare il diniego oppostole al diritto di ottenere l’assegno sociale a causa di redditi virtuali che lei non percepisce effettivamente.


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