Giuseppe Pennuto

Se la data errata è riportata in un preavviso di verbale (il foglietto di solito fissato ad uno dei due tergicristalli del parabrezza anteriore del veicolo in divieto di sosta), questo non fa testo ed è necessario attendere il verbale di sanzione amministrativa vero e proprio.

Qualora il verbale fosse stato notificato direttamente nelle mani del trasgressore (notifica immediata della violazione), e la data di notifica (presente nella sezione di relata) risultasse corretta, la differenza fra la data di rilevamento dell’infrazione e quella di notifica diretta indicherebbe un mero errore materiale, ineccepibile in sede di ricorso al Prefetto. Se entrambe le date risalissero ad un anno addietro, converrebbe pagare la sanzione amministrativa perché, con l’inadempimento entro i 60 giorni successivi, il Comune potrebbe iscrivere a ruolo il relativo importo ed esigerlo attraverso una cartella esattoriale o una ingiunzione fiscale, gravato pure dagli interessi del 10% che maturano ad ogni semestre.

Qualora, invece, il verbale risultasse essere stato notificato via posta più di un anno dopo la data di accertamento dell’infrazione di divieto di sosta, allora il trasgressore potrebbe ricorrere (meglio se al Giudice di Pace) per contestare la violazione dell’articolo 201 del Codice della Strada secondo il quale, quando la violazione non può essere immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato, entro novanta giorni dall’accertamento, all’effettivo trasgressore o, al proprietario del veicolo.


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