Non è necessaria alcuna nuova ingiunzione di pagamento: per il recupero dei debiti scaduti, non inclusi nella richiesta di rateizzazione, l’Agente della riscossione potrà, in qualsiasi momento, dar corso alle azioni cautelari ed esecutive previste dal DPR 602/1973.
Naturalmente, al debitore dovrà essere notificato l’atto cautelare (ipoteca, fermo amministrativo) o esecutivo (pignoramento stipendio, pensione, conto corrente, immobile).
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.