Giorgio Martini

Non si tratta di una fake news e l’informazione pubblicata dal sito da lei consultato è corretta: il fatto è che, in genere, la casa unica proprietà del debitore, nella quale il debitore vi ha stabilito residenza, è impignorabile esclusivamente per debiti di natura esattoriale, cioè tutti i debiti con la Pubblica Amministrazione per i quali agisce Agenzia delle Entrate Riscossioni.

Ma, ad esempio, se il mutuatario non paga il mutuo, la banca può sicuramente pignorare ed espropriare la casa unica proprietà del debitore mutuatario, nella quale il debitore mutuatario stesso vi ha stabilito residenza.

E, ancora, chi abbia ricevuto un prestito oppure sia stato condannato ad un risarcimento danni, e non avesse adempiuto rispettivamente al rimborso e alla sentenza, qualora risultasse proprietario di un’unica unità abitativa nella quale avesse stabilito la propria residenza anagrafica, potrebbe comunque essere espropriato del bene.

Il decreto Ristori ha sospeso, fino al 31 dicembre 2020, le procedure esecutive riguardanti l’unica casa di proprietà e di residenza del debitore per debiti di natura ordinaria (cioè per debiti con banche, finanziarie e privati cittadini).


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