Michelozzo Marra

Il patrimonio immobiliare ai fini ISEE e’ pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. Il valore e’ così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l’ammontare dell’eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente (articolo 5, comma 2, DPCM 159/2013).

Il valore ai fini IMU di un immobile da indicare nel quadro FC3 – classificato nelle categorie catastali A oppure C/2, C/6 e C/7 e con esclusione della categoria catastale A/10 – è dato da dal valore della rendita catastale maggiorata del 5%, moltiplicata per 160. Ad esempio: fabbricato A/2, rendita catastale euro 100, valore imponibile = euro 105 x 160 = euro 16 mila e 800.

Nella fattispecie esemplificativa, il valore così determinato sarebbe irrilevante ai fini del calcolo dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) dell’ISEE, qualora il nucleo familiare fosse residente nell’immobile di proprietà, dal momento che tale valore risulta essere inferiore alla soglia di 52 mila euro.


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