Evidentemente, per il prestito dietro cessione del quinto il rimborso avrebbe dovuto terminare a giugno 2021, mese in cui era prevista la collocazione in pensione della debitrice.
Dopo il licenziamento, la cessionaria creditrice insoddisfatta cercherà di prelevare l’importo relativo al debito residuo dal Trattamento di Fine Rapporto.
Qualora, come nella fattispecie non ci fosse capienza, la cessionaria creditrice attenderà verosimilmente giugno 2021 (la data di collocamento in pensione è nota a chi ha erogato il prestito dietro cessione del quinto) per rinotificare all’INPS il diritto al quinto della pensione della debitrice insolvente fino a soddisfacimento dell’importo residuo a debito (nella fattispecie il prelievo si aggirerà intorno ai 200 euro mensili).
Potrà essere tuttavia conveniente, dopo il licenziamento, contattare direttamente la cessionaria insoddisfatta e concordare un piano di rientro a saldo stralcio prima della notifica all’INPS del diritto al rimborso del residuo prestito dietro cessione del quinto.
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