Rosaria Proietti

Il diritto INPS di pretendere la restituzione dal percettore dell’indebito si prescrive in 10 anni dalla data in cui l’indebito è stato rilevato, se l’indebito risulta essere stato corrisposto a seguito di documentazione mendace fornita dal beneficiario e non per errore dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Se il debitore non ha mai ricevuto notifica di interruzione dei termini di prescrizione per l’indennità di mobilità non spettante e se l’indennità è stata corrisposta per errore INPS, e non per dolo del beneficiario, egli può invocare, innanzi al giudice del lavoro, l’intervenuta prescrizione del diritto dell’INPS di richiedere la restituzione di quanto erogato e non dovuto.


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