Chiara Nicolai

Può procedere adesso per decreto ingiuntivo ed una volta ottenuto il provvedimento giudiziale a carico del debitore inadempiente (che potrà opporsi), al momento opportuno, nella fattispecie fra tre anni, potrà notificare il precetto al al debitore ingiunto per ottenere il rimborso del credito azionato. Qualora il debitore precettato non adempisse, non resterà che notificare il pignoramento al debitore del debitore (l’INPS o altra cassa previdenziale).

Va tuttavia ricordato che attualmente, la pensione, ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, può essere pignorata solo nella misura massima di un quinto della parte che eccede il minimo vitale (minimo vitale che nel 2020 è pari a circa 690 euro, il che significa, ad esempio, che l’assegno sociale non è pignorabile).

I creditori intervenuti nel procedimento di espropriazione presso terzi (che inizia dopo la notifica del precetto con la notifica dell’atto di pignoramento) se procedono per crediti della medesima natura (ordinari, esattoriali, alimentari) si accodano al primo che ha attivato la procedura esecutiva, a seconda della priorità di intervento, nel senso che dovranno attendere che il rimborso azionato dal primo creditore procedente venga estinto, prima di poter prelevare una quota dalla pensione del debitore escusso.


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