Tullio Solinas

In generale, indipendentemente che la pensione sia stata già tassata alla fonte, l’importo percepito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Infatti, le pensioni, ancorché di provenienza estera e benché già tassate alla fonte, sono soggette
all’imposta anche in Italia quando sono percepite da soggetti ivi residenti.

Tuttavia, le Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale – stipulate con alcuni Paesi – prevedono, generalmente, una diversa modalità di tassazione delle pensioni estere corrisposte a cittadini residenti in Italia, a seconda che si tratti di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici o dei lavoratori privati, o che si tratti di somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale vigente nello stato estero.

Qui può trovare il testo della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata da Italia e Francia.

L’articolo 18, in particolare, stabilisce che le pensioni pagate ad un residente di uno Stato in relazione
ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato, mentre le pensioni pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato.

In poche parole, la pensione erogata in Francia, a seconda della sua natura (cessato impiego o sicurezza sociale) è tassabile solo nello stato che la eroga o in quello di residenza.

Se, dunque, la pensione percepita da sua madre è stata già tassata in Francia, essa non dovrà essere dichiarata al fisco italiano.


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