Marzia Ciunfrini

Per come si è svolta la vicenda, il risarcimento potrebbe essere richiesto al CAF esclusivamente per danni morali, riconducibili al disagio patito per aver dovuto subire la revoca di un beneficio illegittimamente e inconsapevolmente conseguito, non per danni patrimoniali dal momento che alla borsa di studio non aveva alcun diritto.

Diverso sarebbe stato il discorso – ma con esito non dissimile in base a quanto esporremo nel prosieguo – qualora il CAF avesse fatto riferimento, nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), al nucleo familiare di origine (comprendente i genitori) pur avendo avuto dalla studentessa informazioni dettagliate circa l’effettivo diritto a presentare una DSU riferita ad un nucleo familiare autonomo (formato cioè dalla sola studentessa e dalla di lei nonna) – diritto che si configura solo quando ricorrono precise condizioni regolate dalla legge – e facendole, così, perdere la fruizione del beneficio (danno patrimoniale)

Tuttavia, anche per quel che attiene il solo danno morale, sul quale dobbiamo soffermarci, posto che lei non abbia sottoscritto nulla, come ci riferisce (e non abbiamo alcun motivo per non crederle) – presupponendo quasi, con tale affermazione, che la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell’ISEE Università (per la partecipazione alla borsa di studio) sia stata presentata dal CAF a sua insaputa, o comunque senza la necessaria consapevolezza circa la correttezza dei dati inseriti della DSU – anche volendo ipotizzare che alcuna copia del documento le sia stato consegnato dal CAF e che, se le fosse stato consegnato, lei non abbia verificato, come avrebbe dovuto, che la dichiarazione resa fosse conforme alla situazione di diritto, tutto questo indica una grave negligenza da parte sua.

Infatti, una studentessa maggiorenne non può pensare di rendere una dichiarazione sostitutiva unica, sebbene mediata da un CAF, ma comunque sotto la propria responsabilità civile e penale senza farsene restituire copia e senza confrontarla, per verificarne la conformità almeno con i contenuti delle istruzioni disponibili presso qualsiasi sede universitaria nazionale, che descrivono in dettaglio le condizioni esclusive in base alle quali la studentessa, pur non convivendo con i propri genitori, possa essere considerata autonoma, ai fini ISEE, rispetto a redditi e patrimoni del nucleo familiare di origine.


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