Patrizio Oliva

Il comma 4 dell’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, prevede che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.

Quindi, l’acquirente all’asta potrebbe essere costretto, dal condominio, a versare i contributi condominiali relativi agli ultimi due anni, salvo poi rifarsi sul soggetto che era tenuto a corrisponderli (ovvero il precedente proprietario).

D’altra parte, dal punto di vista temporale, chi si aggiudica un bene all’asta subentra al precedente condomino (e dunque diviene effettivo proprietario) solo dalla data di trascrizione del decreto di trasferimento, pertanto sarà solo da tale momento che dovranno calcolarsi i due anni antecedenti.

Concludendo, per tutti gli arretrati condominiali che partono a ritroso dal biennio decorrente dalla data di trascrizione del decreto di trasferimento della proprietà, è direttamente responsabile il proprietario (della casa pignorata e non ancora assegnata).


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