Esiste una procedura ben identificate da seguire per evitare che un assegno senza copertura possa comportare, per il traente, l’iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), la revoca di sistema ed il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate dal Prefetto: l’importo facciale, la penale del 10% dell’importo facciale e le spese amministrative bancarie riconducibili al mancato pagamento devono essere versate, tassativamente, entro 60 giorni dalla data di scadenza dell’assegno.
Per quanto attiene il protesto dell’assegno, e la conseguente iscrizione del traente nrl Registro Informatico dei Protesti (RIP), l’articolo 17 della legge 108/1996, prevede che il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal protesto, la riabilitazione. L’istanza di riabilitazione si presenta al Tribunale territorialmente competente.
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