Simonetta Folliero

All’anticipazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) non può accedere il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tutti i dipendenti pubblici possono accedere alla cessione del Trattamento di Fine Servizio.

La domanda di anticipazione o di cessione del TFS deve essere presentata online all’INPS direttamente o tramite patronato. In quella occasione potrà anche effettuato un calcolo presuntivo del TFS spettante al netto degli oneri fiscali.

Con l’anticipazione del TFS è possibile ottenere un prestito a condizioni molto vantaggiose (agevolato) in termini di tassi di interesse e spese amministrative: in particolare l’istituto creditore che eroga il prestito deve essere scelto fra quelli individuati in un apposito elenco.

L’importo massimo fino a capienza è pari a 45 mila euro per quanto attiene l’anticipazione del TFS.

In pratica, posto uguale a mille la somma degli interessi – calcolati dal momento in cui viene concesso il prestito alla data in cui il TFS viene effettivamente liquidato dallo STATO secondo la normativa vigente – nonché delle spese amministrative,- e ipotizzato che il pensionando con opportuna capienza chieda 45 mila euro di anticipazione, l’importo del prestito erogato sarà pari a 44 mila euro.

Con la cessione del TFS, invece, può essere ottenuto un prestito fino all’importo massimo del TFS maturato, al netto, naturalmente, degli oneri finanziari dovuti al creditore (tasso di interesse per i tempi di liquidazione/rimborso effettivi del TFS da parte dell’INPS nonché spese amministrative e di gestione). Le condizioni saranno, tuttavia, quelle correnti di mercato. In altre parole, chiedendo 45 mila euro a fronte di cessione del TFS, interessi e spese di gestione risulteranno superiori ai mille euro ipotizzati, a titolo di esempio, per l’anticipazione.

Quindi, ricapitolando, sia per la cessione del TFS che per l’anticipazione del TFS:

– gli importi richiesti (lordi) per il TFS saranno rigirati direttamente dall’INPS al creditore quando matureranno i tempi di effettiva liquidazione;
– gli importi erogati dal creditore al pensionato saranno quelli richiesti al netto degli oneri finanziari correlati ai tempi effettivi di liquidazione del TFS da parte dell’INPS.

In entrambi i casi (cessione o anticipazione del TFS) risulterà irrilevante il merito creditizio del richiedente.


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