Giorgio Martini

Nessuno dei coeredi legittimari (nella fattispecie fratelli e sorelle, figli del de cuius) potrà essere escluso (pretermesso) dalla divisione dell’eredità lasciata dalla defunta: l’eredità dovrà essere divisa, per quanto riguarda il caso in esame, in sei quote paritetiche (di eguale valore).

In sede di collazione dell’eredità (fase della successione in cui i coeredi devono dichiarare le donazioni ricevute in vita dalla defunta, sua moglie potrà, volendo, dichiarare la somma ricevuta in dono: in teoria se non ci sono carte sottoscritte o estratti conto con bonifici individuati da causali parlanti, sua moglie potrebbe anche dichiarare di non aver mai ricevuto donazioni dalla madre. In questo caso, anche i coeredi potrebbero chiedere al giudice (con sommo gaudio degli avvocati di parte) di accertare (anche attraverso testimonianze), l’entità della donazione.

Ipotizzata pari a 120 unità l’entità della donazione accertata, anche in via giudiziale, ad ogni erede toccheranno 20 unità (120/6): in pratica sua moglie dovrà restituire 20 unità a ciascuno degli altri coeredi, ma l’eredità relitta (quella lasciata dalla madre al momento del decesso) dovrà essere ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle eventuali donazioni effettuate a favore di uno o più coeredi.


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