Esclusione di un coerede dalla divisione dell’eredità della madre per aver fruito da ella di una donazione effettuata in vita


Donazione, donazione effettuata in vita, eredità e successione, riduzione e collazione eredità





Il congiunto ha altri cinque fratelli e sorelle con diritto di equa parte di eredità consistente un una porzione di abitazione indipendente: il congiunto (moglie) dello scrivente, in un periodo di difficoltà, ha chiesto in diverse circostanze dei prestiti alla madre per un complessivo di circa 6,500 euro cui sono regolarmente da restituire.

In precedenza, tutti gli altri fratelli e sorelle non hanno avuto obiezioni vista l’esigenza. Poi a seguito di sopraggiunta invalidità motoria della loro madre tanto da essere assistita a turno da tutti i figli, si sta palesando una situazione anche sugli interessi economici ossia che il congiunto possa essere escludo dall’eredità immobiliare, poiché ha già percepito delle somme di denaro dalla loro madre; dal fondamento che non è possibile stabilire l’entità della data in prestito. Per mero principio che il coniuge non può entrare nelle questione di eredità familiari, vorrei chiedere quanto segue: è possibile raccogliere legalmente con testimoni che la somma prestata è quella detta? che il prestito è anche disciplinato dall’obbligo del genitore di assistere ed aiutare un figlio in momentanea difficoltà economica? che detta somma, in caso di spartizione di eredità, venga a sua volta divisa in sei quote?

O proseguire su quanto verrà suggerito dalla consulenza sul presente sito.

Nessuno dei coeredi legittimari (nella fattispecie fratelli e sorelle, figli del de cuius) potrà essere escluso (pretermesso) dalla divisione dell’eredità lasciata dalla defunta: l’eredità dovrà essere divisa, per quanto riguarda il caso in esame, in sei quote paritetiche (di eguale valore).

In sede di collazione dell’eredità (fase della successione in cui i coeredi devono dichiarare le donazioni ricevute in vita dalla defunta, sua moglie potrà, volendo, dichiarare la somma ricevuta in dono: in teoria se non ci sono carte sottoscritte o estratti conto con bonifici individuati da causali parlanti, sua moglie potrebbe anche dichiarare di non aver mai ricevuto donazioni dalla madre. In questo caso, anche i coeredi potrebbero chiedere al giudice (con sommo gaudio degli avvocati di parte) di accertare (anche attraverso testimonianze), l’entità della donazione.

Ipotizzata pari a 120 unità l’entità della donazione accertata, anche in via giudiziale, ad ogni erede toccheranno 20 unità (120/6): in pratica sua moglie dovrà restituire 20 unità a ciascuno degli altri coeredi, ma l’eredità relitta (quella lasciata dalla madre al momento del decesso) dovrà essere ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle eventuali donazioni effettuate a favore di uno o più coeredi.

19 Novembre 2020 · Giorgio Martini





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