Michelozzo Marra

La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, attraverso la presentazione di un piano del consumatore, non può non accertare l’importo complessivo di cui il debitore è onerato al momento: l’esposizione attuale della srl, per cui è stata prestata fideiussione, costituisce proprio una obbligazione (eventualmente anche futura futura) che contribuisce al sovraindebitamento del debitore.

Il giudice dovrà accertare l’esposizione attuale della srl e dovrà richiedere, al debitore stesso, la revoca della fideiussione prestata. L’eventuale debito, ad oggi contratto dalla società a responsabilità limitata, rientrerà fra quelli oggetto della procedura fino all’importo garantito da fideiussione.

Vero è che l’articolo 12 ter, comma terzo, della legge 3/2012 stabilisce che l’omologazione del piano non può pregiudicare i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

Nella fattispecie esaminata, tuttavia, si tratta di fideiussione prestata dal debitore (il debitore è fideiussore della srl) e non di fideiussione prestata per il debitore (il terzo è fideiussore del debitore) che ha presentato istanza ex piano del consumatore – legge 3/2012.


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