Per ottenere la cancellazione (o meglio l’oscuramento) della posizione debitoria in sofferenza, censita nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia, occorre che:
– il debitore saldi integralmente il debito oppure lo saldi parzialmente, con remissione del residuo da parte del creditore (ex articolo 1236 del codice civile);
– il creditore iscriva integralmente il credito a perdita di bilancio, eventualmente cedendolo a terzi non vigilati dalla Banca d’Italia.
Al verificarsi degli eventi appena sopra descritti, la segnalazione non è più soggetta a rinnovazione mensile e, trascorsi tre anni dalla data in cui il debitore salda il debito o il creditore lo cede a soggetto non vigilato da Bankitalia, la posizione debitoria in sofferenza non sarà più visibile in Centrale Rischi a banche ed intermediari finanziari.
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