Giorgio Valli

Lei ha ricevuto dal primo datore di lavoro gli stipendi lordi relativi a tre annualità: se, in base alla sentenza d’appello, lei non aveva diritto a percepire lo stipendio, il primo datore di lavoro nemmeno era obbligato a versare le trattenute IRPEF. E, quantunque lo avesse fatto, si tratta di questioni (eventuale recupero dell’IRPEF prima versata e non dovuta in base alla sentenza d’appello) che non la riguardano, ma che attengono ai rapporti fra primo datore di lavoro e fisco.

In base alla sentenza d’appello, lei dovrà semplicemente restituire al primo datore di lavoro la somma assegnatale dopo la sentenza di primo grado, somma che non le spettava (probabilmente erogata anche al lordo dei contributi previdenziali) e di cui ha, in ogni caso, fruito. Non ha diritto ad alcuna deduzione.


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