Lilla De Angelis

Per quanto attiene la prima domanda, se cioè la somma prelevata dal rateo è la stessa sia per il primo che per il secondo pignoramento, bisogna tener presente che solo dal 2015 il minimo vitale è stato determinato come pari ad una volta e mezzo l’importo massimo dell’assegno sociale. Prima, era il giudice che ne fissava l’entità: alcuni giudici nemmeno applicavano l’impignorabilità del minimo vitale nel pignoramento della pensione..

Per il resto, va detto che il creditore, talvolta, pignora il conto corrente del debitore e solo successivamente procede al pignoramento dello stipendio o della pensione, reclamando il rimborso dell’eventuale credito residuo dopo aver incamerato il saldo del conto corrente intestato al debitore. Non può accadere il contrario, dal momento che con il pignoramento verso terzi di pensione o stipendio, il giudice assegna al creditore procedente un prelievo mensile fino a soddisfazione del credito azionato, cioè come ha avuto modo di constatare, con inizio e fine ad una data certa.


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