Possono essere richiesti i pagamenti della TARI non versata solo relativamente all’ultimo quinquennio: alcuni, anziché autodenunciarsi, preferiscono attendere l’avviso di accertamento e procedere al pagamento entro 60 giorni oppure chiedendo la rateizzazione del debito.
La sanzione applicata per ritardato pagamento, con la notifica dell’avviso di accertamento, è pari al 30% dell’importo dovuto.
Altrimenti, considerando che l’articolo 10 bis del decreto legge 124/2019 ha ampliato l’ambito operativo del ravvedimento operoso, estendendolo a tutti i tributi, inclusi quelli locali, si può procedere con ravvedimento operoso (pagamento spontaneo e volontario) versando al Comune la tassa evasa e corrispondendo una sanzione ridotta del 5% (riduzione di un sesto).
Per il calcolo dell’importo esatto da corrispondere con ravvedimento operoso bisogna rivolgersi ad un commercialista oppure agli uffici comunali preposti alla riscossione della tassa rifiuti.
Il problema consiste nel fatto che è possibile fruire del ravvedimento operoso solo entro 3 anni dal termine previsto per il versamento: relativamente alle annualità più datate, anche con autodenuncia, la sanzione sarà del 30% della tassa evasa, senza sconti.
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