Giorgio Valli

L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli nei pubblici registri (tassa automobilistica o bollo auto) si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Se, nella fattispecie, il bollo auto doveva essere versato nel 2010 la Regione avrebbe dovuto notificarle un avviso di accertamento entro il 31 dicembre del 2013 (per interrompere il decorso triennale della decadenza) ed un altro avviso entro il 31 dicembre 2016 (per interrompere i termini triennali di prescrizione).

A questo punto, ritenuto che il debitore non avrebbe mai ottemperato all’obbligo di pagamento, la Regione ha iscritto a ruolo il debito affidandolo al concessionario della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione o ADER).

L’Agenzia delle Entrate Riscossione poteva notificare la cartella esattoriale entro il 31 dicembre 2019, altrimenti sarebbe intervenuta la prescrizione triennale.

Quindi, per verificare l’assenza di vizi nella procedura di recupero coattivo del debito esattoriale adottata nei suoi confronti, deve recarsi presso gli uffici regionali preposti alla riscossione della tassa automobilistica ed esigere l’esibizione delle ricevute di raccomandata AR per gli avvisi a lei notificati nel 2013 e nel 2016.

All’Agenzia delle Entrate Riscossione, invece, deve chiedere l’esibizione della ricevuta di notifica del 2019 relativa alla cartella esattoriale.

Tenga sempre conto che la notifica di un atto può perfezionarsi per compiuta giacenza preso l’ufficio postale, o l’albo pretorio comunale, anche in assenza del destinatario o di altra persona autorizzata (dalla legge) a ricevere la consegna dell’atto.


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