Paolo Rastelli

Ai sensi dell’articolo 513 del codice di procedura civile, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.

A questo punto della procedura esecutiva, ogni atto di alienazione di un bene di proprietà del debitore sarebbe soggetto a revocatoria di cui all’articolo 2901 del codice civile.


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