L’articolo 2955 del codice civile stabilisce, fra l’altro, che si prescrive in un anno il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che si impartiscono a mesi o a giorni o a ore: dunque, nulla di inventato, se non l’assimilazione forzata, sulla quale dissentiamo completamente, del canone per l’accesso alla palestra e per l’utilizzo di macchinari, attrezzature e servizi ivi disponibili, al corrispettivo per l’insegnante che impartisce lezioni a mesi o a giorni o a ore.
Il diritto del gestore di esigere i canoni non versati da chi ha frequentato la palestra utilizzandone attrezzature e servizi si prescrive, a nostro parere, in un quinquennio.
Pertanto, comunicazione di diffida ad adempiere e messa in mora perfettamente valida se notificata al debitore inadempiente prima dello scadere del quinquennio rispetto alla data in cui ciascun canone avrebbe dovuto essere versato.