Patrizio Oliva

Lo studente rinunciatario non ha diritto al rimborso dei contributi già versati e non è tenuto al pagamento dei contributi di cui fosse eventualmente in debito.

La decadenza d’ufficio è stata abrogata con il nuovo ordinamento (a partire dal 2000): precedentemente, lo studente fuori corso decadeva dalla qualità di studente se non sosteneva esami per otto anni accademici consecutivi. Attualmente, lo studente fuori corso che non rinuncia agli studi è tenuto a versare i contributi a debito, la cui prescrizione è quinquennale a decorrere dalla data limite entro la quale il contributo avrebbe dovuto essere versato.


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