Giorgio Valli

Se nel 2017 le è stata notificata la prima ingiunzione di pagamento con raccomandata AR, il diritto della Regione ad esigere la tassa automobilistica 2014 non è prescritto oggi e non era decaduto allora, dal momento che è stata notificata prima del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

La notifica di un atto trasmesso al destinatario con raccomandata AR, in occasione di un’assenza di quest’ultimo dal luogo di residenza, può correttamente perfezionarsi, per compiuta giacenza, decorsi giorni dieci dal tentativo di consegna.

Quindi la circostanza che lei non ricordi di aver ricevuto alcuna notifica in merito alla debenza della tassa automobilistica è assolutamente irrilevante.

Ricorrere in Commissione Tributaria Provinciale (CTP) senza aver accertato, con accesso agli atti presso gli uffici regionali preposti, la compiuta giacenza della raccomandata per temporanea irreperibilità del destinatario, potrebbe costarle spese legali inutili, oltre al dover comunque adempiere all’ingiunzione.


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