Sono assoggettabili a pignoramento del quinto tutti gli emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro spettanti al debitore, quindi lo stipendio (al netto di imposte e contributi nonché al lordo del rateo finalizzato a rimborsare il prestito dietro cessione del quinto) e, al momento delle dimissioni, del licenziamento o del pensionamento di vecchiaia, anche il Trattamento di Fine Servizio (TFS).
Si tratta di un prelievo a cui l’ultima finanziaria creditrice insoddisfatta potrà accedere quando il debitore cesserà il proprio servizio, nella misura del 20% del TFS (al netto delle imposte dovute e della somma eventualmente già vincolata da chi ha erogato il prestito dietro cessione del quinto) fino a soddisfazione del credito residuo azionato.
Naturalmente, come già accennato, il creditore potrà pignorare anche lo stipendio percepito dal debitore (al netto di imposte e contributi nonché al lordo del rateo finalizzato a rimborsare il prestito dietro cessione del quinto), nella misura del 20%.
Il pignoramento dello stipendio per crediti non rimborsati, non può aver luogo solo al verificarsi congiunto di due condizioni:
– la cessione del quinto ed i pignoramenti pregressi (ordinari, esattoriali o alimentari) assorbono una quota dello stipendio netto pari al 50%;
– il pignoramento incombente si riferisce a crediti insoddisfatti di natura simile (ordinaria, esattoriale o alimentare) a quella per cui già concorre un pignoramento pregresso.
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