Simone di Saintjust

L’articolo 2955 del codice civile stabilisce che si prescrive in un anno il diritto ad esigere il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio (consumatore).

Il successivo articolo 2956 dello stesso codice sancisce che si prescrive in tre anni il diritto del professionista ad esigere il corrispettivo per l’opera (intellettuale) prestata.

Il combinato disposto degli articoli 2946 e 2948 del codice civile fissa in dieci anni il termine di prescrizione, in generale, per tutto ciò che non deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Da quanto appena esposto, dal momento che un commerciante al dettaglio non può definirsi un consumatore, che la fornitura di detersivi da parte del commerciante all’ingrosso non può assimilarsi all’opera prestata da un professionista, che la fattura andava saldata in unica soluzione dopo la consegna della merce, possiamo concludere che sono decennali i termini di prescrizione del diritto del grossista di pretendere il pagamento dell’importo fatturato al commerciante al dettaglio.


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