Giovanni Napoletano

La risposta alla sua prima domanda è indiretta: il riferimento è all’articolo 33, comma 2, lettera o del Codice del Consumo, secondo il quale nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si definisce vessatoria una clausola contrattuale qualora possa consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto.

L’articolo 1341 del codice civile stabilisce poi, al comma secondo, che in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione , ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Pertanto, per portare in giudizio WindTre rivendicando l’inefficacia della modifica unilaterale da bimestrale e mensile della fatturazione periodica ed eccependo il conseguente diritto al recesso del consumatore, si dovrebbe innanzitutto dimostrare che con il cambio di fatturazione l’onere a carico del consumatore è divenuto eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto.

Noi riteniamo che, ai fini della convenienza economica (costi legali e impegno professionale richiesto), un contenzioso con WindTre sulla questione di cui si discute (sia innanzi al giudice ordinario o a quelli speciali come AGCOM o AGCM) possa essere realisticamente affrontato e condotto solo da un’associazione dei consumatori, ammesso che si riesca a dimostrare che l’onere aggiuntivo richiesto al consumatore con la fatturazione mensile sia “eccessivamente elevato”.


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