Tutti i veicoli (beni mobili) che hanno obbligo di registrazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) possono essere soggetti ad iscrizione di Fermo Amministrativo da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per debiti esattoriali del proprietario (articolo 86 DPR 602/1973).
I motocicli elettrici, che non superano i 4 kW di potenza, non sono beni mobili registrabili al PRA.
A parte questo, è irrilevante che il debitore debba utilizzare il veicolo per raggiungere la sede di lavoro: il fermo amministrativo, per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico, può essere evitato solo se trattasi di bene mobile di proprietà del debitore strumentale all’esercizio della professione o all’attività di impresa oppure se il bene mobile di proprietà del debitore è utilizzato per il trasporto di una persona diversamente abile.
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