Marzia Ciunfrini

Escludendo il giorno della notifica dell’atto di precetto, l’ultimo giorno utile per il pagamento è il 2 ottobre: ai sensi dell’articolo 494 del codice di procedura civile, il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore. Bisognerà rivolgersi all’UNEP (ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti) presso il Tribunale competente che ha originato il titolo esecutivo posto alla base del precetto.

Se la somma ingiunta non è versata nei termini indicati nell’atto di precetto, il creditore avrà via libera nel procedere al pignoramento dei beni del debitore. L’importo dovuto, versato dopo la scadenza del termine ultimo, è come se non fosse stato versato.


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