Con l’assegnazione in comodato di una pozione di immobile (una stanza identificata nella piantina dell’unità abitativa allegata al contratto) unitamente alla possibilità di utilizzare gratuitamente i servizi accessori (cucina e bagno), in caso di pignoramento presso la residenza del comodatario, l’ufficiale giudiziario può pignorare esclusivamente i beni che sono collocati nel locale concesso in comodato e la cui proprietà è giudizialmente presunta in capo al debitore.
Il contratto di comodato può addirittura prevedere la concessione in comodato di una porzione di immobile arredata, per cui l’eventuale azione dell’ufficiale giudiziario dovrà limitarsi al pignoramento del contenuto di armadi e cassetti.
Per essere opponibile a terzi (nella fattispecie, l’ufficiale giudiziario), il contratto di comodato andrà registrato all’Agenzia delle Entrate con modello 69, e nel quadro C andrà indicato l’identificativo dell’atto a cura del notaio che l’ha redatto oppure a cura dell’ufficiale comunale rogante adibito ad autenticare gli atti pubblici e le scritture private, o, infine, a cura dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate preposto a registrare le scritture private non autenticate (per risparmiare sulle spese notarili o di autenticazione dell’atto da parte dei funzionari comunali, si può scegliere quest’ultima opzione al costo, tuttavia, dei tempi di attesa presso la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente).
Solo per inciso, va aggiunto che suo marito non è più detentore del diritto di abitazione se, dopo la concessione di tale diritto (presumibilmente in seguito ad accordo dispositivo contestuale alla separazione giudiziale), aveva acquisito la residenza altrove, come ci viene riferito nel quesito.
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