Giorgio Valli

Nel settembre 2016, la Svizzera ha aderito alla Convenzione di Strasburgo concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE: pertanto l’Agenzia Delle Entrate Riscossione (ADER) italiana può chiedere assistenza diretta all’omologa agenzia elvetica per il recupero dei crediti esattoriali.

Peraltro, anche se la convenzione non fosse stata firmata dal governo svizzero, ADER avrebbe potuto sempre affidarsi ad un qualsiasi studio legale elvetico per pretendere il rimborso delle somme dovute al fisco italiano da un cittadino italiano residente in svizzera o transfrontaliero, secondo le norme previste dal codice civile svizzero che anche prevede il pignoramento dello stipendio (leggere qui).

Ora, che la procedura diretta (basata sulla Convenzione di Strasburgo) o il recupero crediti secondo il rito civile elvetico siano complessi e costosi (per cui il credito azionato deve essere tale da giustificare le spese a cui lo Stato Italiano va incontro, pure considerando che alla fine della fiera il debitore esecutato potrebbe anche licenziarsi) è un fatto. Altro, invece, è affermare che non si può pignorare lo stipendio di un cittadino italiano transfrontaliero che lavora come dipendente in un’azienda svizzera.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.