Annapaola Ferri

Se esiste un decreto ingiuntivo emesso a suo carico, dovrebbe esserle stato notificato e, in ogni caso, in qualità di debitore esecutato, lei può accedere alla documentazione (fra cui la copia del contratto di fideiussione) presentata al giudice dalla controparte (il creditore originario) e necessariamente depositata in copia autenticata presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente.

Comunque, quando un credito viene ceduto, la società cessionaria acquisisce, naturalmente, anche copia del contratto di prestito e quello dell’eventuale fideiussione prestata, a favore del prestatore, per il debitore principale (la srl fallita). E, il comportamento della cessionaria, che nega al fideiussore che si intende escutere, di fornirgli copia della documentazione attestante la certezza, l’entità, l’esigibilità del credito e la correttezza degli interessi applicati è eticamente scorretto, oltre ad assere censurabile in sede giudiziale qualora il nuovo creditore decidesse di procedere per via giudiziale.

Il sospetto è che la cessionaria non abbia alcuna copia del contratto di fideiussione e che dovrà procurarselo qualora intendesse procedere legalmente nei suoi confronti (sarà difficile, per loro, accedere ad atti rispetto ai quali sono terzi e dovranno necessariamente coinvolgere il creditore cedente). A lei, per quanto sopra esposto, conviene inviare una raccomandata AR (in piego) al nuovo creditore cessionario, con la quale chiederà di poter prendere visione del contratto all’origine del credito per il cui recupero è stato contattato telefonicamente in qualità di fideiussore. Ma forse, sarà meglio attendere comunicazioni scritte e regolarmente notificate con almeno una raccomandata AR prima di prendere qualsiasi decisione pratica. Le telefonate degli addetti al recupero crediti lasciano il tempo che trovano …


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