L’articolo 8 del decreto legislativo 472/1997 sancisce che l’obbligazione al pagamento della sanzioni (amministrative e tributarie) non si trasmette agli eredi.
Probabilmente, allora, il verbale di sanzione amministrativa è stato notificato al figlio del proprietario defunto dell’automobile a bordo della quale è stata commessa l’infrazione, non in qualità di erede, ma in qualità di comproprietario del veicolo (o usufruttuario). Altrimenti non si spiega.
In tale ambito va ricordato che, secondo quanto stabilito dall’articolo 201 del Codice della Strada, qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e’ posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
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