Il riferimento è a questa discussione: la raccomandata di disdetta si limita ad esercitare il diritto di recesso dal contratto di locazione al termine del periodo triennale concordato. Il suo avvocato, qualora gli arresti domiciliari dovessero protrarsi oltre la scadenza prevista dal contratto o dopo la sentenza di sfratto, si rivolgerà al giudice penale informandolo della situazione e chiedendo la modifica del luogo in cui il detenuto dovrà scontare gli arresti domiciliari (o, al limite, di tramutare gli arresti domiciliari in detenzione presso un istituto di pena se l’inquilino detenuto non ha altri alloggi da occupare).
Non è che con gli arresti domiciliari irrogati all’inquilino si possa comprimere il diritto del locatore di disporre dell’immobile alla scadenza del contratto o in occasione di una convalida di sfratto emessa da un giudice del tribunale civile.
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