Genny Manfredi

La questione è assai semplice: fino a prova contraria, per l’accesso ai benefici previsti per la frequenza ai corsi universitari, i genitori non conviventi dello studente che non percepisce un reddito annuale lordo superiore a 6 mila e 500 euro, sono considerati come facenti parte del nucleo familiare dello studente stesso.

Si presume, infatti, che i genitori non conviventi dello studente possano aiutarlo nell’affrontare le spese necessarie per la frequenza ai corsi universitari.

A meno che lo studente non si rivolga ai servizi sociali del Comune di residenza, dichiarando, con atto sostitutivo di notorietà, ed allegando qualsiasi documentazione utile allo scopo (nella fattispecie le prove dei contenziosi legali in corso), l’assenza di qualsiasi legame economico con i propri genitori, ed attendendo poi l’esito di convalida dell’istruttoria che verrà condotta dal dirigente dell’ufficio anche in collaborazione con la polizia municipale.

In caso di accertamento di quanto dichiarato dallo studente, quest’ultimo potrà compilare la DSU/ISEE senza l’obbligo di dover cooptare nel proprio nucleo familiare di riferimento, i genitori non conviventi.


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