Ludmilla Karadzic

Il giudice, trattandosi di un nuovo credito azionato di natura identica a quello che ha originato il pignoramento della pensione in corso, non potrà fare altro che differire (accodare) il soddisfacimento del secondo creditore procedente al momento in cui il primo creditore sarà stato completamente rimborsato.

Pertanto, il secondo pignoramento (essendocene già uno in corso) non influirà sul rinnovo della cessione del quinto: in presenza di un pignoramento già in corso, infatti, la cessione della pensione – fermo restando il limite del quinto – non può eccedere la differenza tra 2/5 del rateo mensile (al netto delle trattenute fiscali) e la quota colpita da pignoramento. Esempio: Se la pensione è pari a 100 ed è intervenuto un pignoramento pari a 20 (1/5), la quota di retribuzione cedibile è uguale alla differenza tra 40 (2/5 di 100) e la quota pignorata (20), ossia sarà pari al 20% (legge 180/1950 articolo 2 nonché articolo 60 commi primo e secondo). Insomma potrà, nonostante il pignoramento in corso, rinnovare la cessione ancora per il massimo della pensione, ovvero un quinto.


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