Con la querela, da presentare entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato (nella fattispecie la truffa), la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.
E’ prevista dagli articoli 336 e 340 del codice di procedura penale e riguarda i reati non perseguibili d’ufficio.
Non ci sono particolari regole per il contenuto dell’atto di querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
Attenzione però: conviene farsi assistere da un avvocato ed accertare preliminarmente la sussistenza effettiva del reato, per non rischiare che la controparte agisca poi, legalmente, per diffamazione e richiesta di risarcimento danni contro il querelante. Ad esempio, potrebbe accadere che il soggetto abilitato ed incaricato di rottamare il veicolo abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi ma la radiazione dal PRA non abbia potuto avere luogo perchè il veicolo risultava gravato da iscrizione di fermo amministrativo.
La querela va presentata presso un qualsiasi commissariato di Polizia di Stato o stazione dei Carabinieri: saranno poi le forze dell’ordine a trasmettere il fascicolo all’Autorità Giudiziaria competente per le conseguenti iniziative di legge.
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