Marzia Ciunfrini

Che la società per cui fu prestata fideiussione sia fallita, conta poco: il fideiussore non fruisce di una eventuale esdebitazione fallimentare ottenuta dal debitore principale. Il diritto del creditore garantito di esigere il debito accumulato dal debitore, a favore del quale fu prestata fideiussione, si prescrive in dieci anni decorrenti dal momento in cui il credito è quantificabile ed esigibile (comunicazione di chiusura della linea di credito ed invito a rimborsare il dovuto in un’unica soluzione). Visti i tempi in cui si è sviluppata la vicenda, si può prudentemente presumere che il credito, seppur garantito da fideiussione sia prescritto (a meno che il creditore non dimostri di aver notificato al fideiussore comunicazioni interruttive dei termini prescrittivi, andate a buon fine anche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale o l’albo pretorio comunale).

Piuttosto, il problema, da quanto ci sembra di capire, è che la pretesa della cessionaria che ha acquisito il diritto di credito da MPS si riferisca agli addebiti riconosciuti giudizialmente a carico di suo fratello amministratore, che vengono chiesti a lei non tanto in qualità di fideiussore, ma probabilmente in qualità di erede (se, in occasione del decesso di suo fratello, non ha rinunciato all’eredità oppure non ha accettato con beneficio di inventario).

Se le cose stanno così (ma bisognerebbe verificare a che titolo è stato adesso chiamato in causa dalla cessionaria), se non è entrato in possesso di alcuno dei beni lasciati da suo fratello e se quest’ultimo è deceduto da non più di dieci anni, lei potrebbe ancora rinunciare all’eredità.

Questo solo si può argomentare in assenza di elementi più dettagliati e certi.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.