La rinuncia all’eredità di suo padre non comporta l’obbligo di rinuncia all’eredità di sua madre e quindi non preclude la possibilità di ereditare da sua madre (insieme agli altri quattro fratelli) i beni che ella ereditò al decesso del marito.
Sua madre può effettuare una donazione ad uno dei figli senza ledere i diritti degli altri 4 legittimari, esclusivamente nell’ambito della quota a lei disponibile (la parte di eredità che può devolvere a chiunque con testamento o con donazioni effettuate in vita). Nella fattispecie (cinque chiamati all’eredità) la quota disponibile al testatore o al donante è pari ad 1/3 della massa ereditaria complessiva, mentre a ciascuno dei 5 fratelli toccano (per legge) i 2/15 dell’eredità.
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