Gli atti vanno notificati al destinatario presso l’indirizzo di residenza risultante dai registri anagrafici: in occasione di una eventuale irreperibilità temporanea del destinatario, la notifica è valida se e solo è consegnata a persona legata al destinatario da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l’atto recapitato sia portato a sua conoscenza (Corte di cassazione, sentenza 10543/2019).
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