Abbiamo spesso ripetuto che avviare il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore è una procedura economicamente non vantaggiosa per il creditore, che deve anticipare le spese (certe) legali, di custodia e di messa all’asta dei beni pignorati a fronte di ricavati talvolta vili dal momento che seppure, con la crisi in cui versa il paese, non è facile piazzare mobili usati e chincaglierie varie.
Ragion per cui, di solito, il creditore tenta il recupero di quanto gli è dovuto solo se è ragionevolmente sicuro di rinvenire, nella casa di residenza o di domicilio del debitore inadempiente, beni di valore, che possano giustificare e ricompensare le spese sostenute.
Tuttavia, considerato che vige la presunzione legale di proprietà (tutto quello che si trova nella residenza o nel domicilio del debitore si presume essere di proprietà del debitore e l’eventuale terzo effettivo proprietario deve dimostrarne documentalmente il possesso per liberare i beni pignorati) nessuno potrà dirle se è il caso di spostare la sua residenza prima della notifica del precetto: si tratta di una decisione che può assumere solo l’interessato, magari coinvolgendo l’amica convivente.
In questo contesto però, sebbene la ricerca di un possibile nuovo domicilio o luogo di residenza del debitore da sottoporre ad azione esecutiva sia un’attività di competenza esclusiva del creditore, segnalare volontariamente a quest’ultimo un eventuale trasferimento di residenza o di domicilio, sarebbe senz’altro una buona pratica allo scopo di evitare disagi a chi l’ha ospitata.
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